Sempre più spesso ci viene richiesto se la collocazione oraria dei permessi per allattamento sia decisa il datore di lavoro. Il D. Lgs 151/01, il c.d. “Testo unico sulla maternità e paternità” precisa, all’art. 39, che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri di fruire di due periodi di riposo, di un’ora ciascuno, anche cumulabili, durante il primo anno di vita del nascituro. Il tutto gestito in proporzione all’orario di lavoro.
La distribuzione dei riposi giornalieri deve essere concordata con il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze di servizio. Laddove, però, tale accordo non fosse raggiunto, ci si può rivolgere all’Ispettorato del Lavoro di riferimento per il territorio.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre chiarito che in tutti i casi di sospensione temporanea del lavoro senza diritto alla retribuzione (ad esempio in caso di sciopero) coincidente con le ore dei riposi in parola, non spetta alcun recupero né indennità economica sostitutiva della retribuzione. In sostanza la lavoratrice perde il diritto di fruire dei permessi e la relativa indennità a carico dell’istituto previdenziale.