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EDITORIALI E COMUNICATI

n. 2168 del 29/04/2013

AUTOTUTELA

Lo sapevate? Grazie al ricorso in “autotutela” ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento di un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc. emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice e, quindi, senza pagare un avvocato e anticipare le spese per la causa.

E’ molto utile quando un atto è palesemente illegittimo o viziato come una contravvenzione per un’auto non intestata al destinatario, una cartella esattoriale per un tributo non dovuto o già pagato, un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali, ecc. Si tratta di compilare una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r.

La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Per cui è sempre meglio cautelarsi controllando i termini per presentare il ricorso in tribunale e, in prossimità della loro scadenza, in caso di mancata risposta o di rigetto dell’amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale. Lo stesso può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione nel riconsiderare la legittimità del proprio operato.


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Paolo Tagliaro © 2003/04 - Tutti i diritti sono riservati