Un servizio pubblico non ha voluto servirvi un caffè o altra bevanda? Sappiate che l’articolo n. 187 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) stabilisce che, salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Recente è l’episodio occorso ad una turista in centro a Roma.
A volte succede che specie in quei locali (bar) che allora di pranzo servono pasti veloci, i titolari preferiscano, per ovvi motivi, dedicare il loro tempo principalmente alla ristorazione piuttosto che ai clienti occasionali. Ebbene fate valere i vostri diritti perché tutelati dalle leggi vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande presso i pubblici esercizi.