“Il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali”.
Lo ha stabilito un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. L’accesso ai dati personali deve essere sempre gratuito e si distingue dall’accesso ai documenti bancari per i quali l’art. 119 del TUB prevede la possibilità di addebitare i relativi costi di produzione documentale.
Sono considerati dati personali, secondo il Garante, anche le operazioni di acquisto e vendita di titoli effettuati sui conti correnti aperti presso la banca titolare del trattamento dei dati. Le richieste non devono essere motivate e possono anche essere finalizzate alla tutela di diritti patrimoniali, senza, per questo, comportare spese a carico del richiedente.