La Corte Costituzionale con sentenza 238/2009 ha dichiarato non applicabile l’IVA a tasse sui rifiuti TARSU e TIA. Così recita la sentenza: “ … un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA.. (omissis) … Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti…”.
I Comuni hanno dato risposte in ordine sparso nel concedere o meno i rimborsi e nel continuare o meno ad applicare l'Iva. Qualche mese fa, a seguito di chiarimenti richiesti dalla Società “Trevisoservizi”, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo.
Purtroppo una recente circolare del Dipartimento delle Finanze ha invece deciso di non tenere in considerazione la sentenza della Consulta. Quale associazione aderente all’Unione per i Consumatori, suggeriamo perciò di inoltrare la richiesta di restituzione dell’IVA alla Società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per conoscenza al Comune interessato, relativamente agli ultimi 10 anni, allegando le bollette, così da interrompere i termini di prescrizione-decadenza.