Il Governo, con decreto legge varato giovedì 6 dicembre 2012, in attuazione della direttiva 2010/18/Ue, ha introdotto la possibilità della fruizione oraria dei congedi parentali, delegando alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione e i criteri di calcolo della base oraria. In questo modo sarà possibile per entrambi i genitori riprendere prima e in modo più graduale le rispettive attività lavorative, considerando sempre che il congedo avrà come indennità il 30% della retribuzione. Un passo in avanti nel campo delle pari opportunità.
Nel decreto si precisa che è di almeno 15 giorni il preavviso che il lavoratore è tenuto dare al datore di lavoro per poter usufruire del congedo parentale. Inoltre egli deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa.